In Economia, Fisco

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: senza il parere tecnico del MIMIT l’accertamento è nullo

La Corte tributaria di Napoli annulla un recupero da 350.000 euro per difetto di istruttoria. Decisivo il mancato coinvolgimento del Ministero competente. Un’importante sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, la n. 13533/2025, depositata il 23 luglio scorso, potrebbe cambiare gli equilibri nei contenziosi sul credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo. Con questa pronuncia, i giudici hanno annullato un atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate per oltre 350.000 euro, accogliendo il ricorso presentato da una società – assistita dal dott. F. Grammatico – per la carenza di istruttoria e la mancata acquisizione del parere tecnico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, ex MISE).

Il caso: progetto certificato ma ritenuto non innovativo dall’Agenzia

Il contenzioso nasce da un progetto di “sviluppo sperimentale” avviato nel 2016, accompagnato da una relazione tecnica asseverata redatta da un certificatore abilitato iscritto all’Albo del MIMIT. Nonostante la documentazione conforme alla normativa (D.M. 27 maggio 2015), l’Agenzia delle Entrate aveva negato la spettanza del credito, sostenendo che l’attività non introducesse reali elementi di novità ma si limitasse a sviluppare soluzioni già note sul mercato. La Corte ha però ribaltato l’intero impianto dell’Ufficio, ritenendo l’accertamento carente sotto il profilo tecnico e giuridico.

La motivazione: serve il parere del Ministero nelle questioni complesse

Il cuore della sentenza è chiaro: in presenza di problematiche tecniche complesse, l’Agenzia delle Entrate non può omettere la richiesta del parere ministeriale. Anche se la normativa qualifica tale passaggio come “facoltativo”, la Corte ne afferma la sostanziale obbligatorietà ogni volta in cui la valutazione richiede competenze tecnico-scientifiche che l’Amministrazione finanziaria non possiede. In altre parole, l’Ufficio non può contrapporre mere valutazioni interne a una perizia asseverata redatta da un esperto indipendente. Senza un contraddittorio tecnico effettivo, il recupero fiscale si regge su basi troppo fragili.

L’orientamento giurisprudenziale si consolida

La decisione si allinea con una tendenza ormai consolidata in giurisprudenza: il parere tecnico del MIMIT, pur previsto dalla legge come eventuale, diventa necessario in concreto nei casi in cui l’accertamento riguarda aspetti specialistici. In mancanza, l’atto impositivo rischia di essere annullato per insufficienza dell’istruttoria. La Corte ha anche criticato l’approccio “attualista” dell’Agenzia, che valuta la “novità” dei progetti con occhi odierni, senza considerare il contesto tecnologico in cui sono stati sviluppati.

Qualche consiglio per i contribuenti soggetti a verifiche

Alla luce di questa sentenza e dell’orientamento giurisprudenziale emergente, i contribuenti che hanno fruito del credito R&S e sono ora oggetto di controlli dovrebbero:

• Conservare con cura tutta la documentazione tecnica relativa ai progetti agevolati, inclusi studi, relazioni e certificazioni asseverate;

• Verificare la conformità formale della perizia asseverata al D.M. 27 maggio 2015 e la qualifica del tecnico che l’ha redatta (deve essere iscritto all’Albo del MIMIT);

• Controdedurre con forza alle contestazioni basate su valutazioni generiche, chiedendo che l’Agenzia, se ritiene di confutare la perizia, acquisisca un parere tecnico ministeriale;

• Valutare, nei casi complessi o già contestati, la possibilità di richiedere autonomamente un interpello tecnico al MIMIT, per rafforzare la propria posizione.

Infine, nei procedimenti in corso, è essenziale far valere il principio del contraddittorio effettivo: se l’Agenzia non ha coinvolto il Ministero su questioni altamente tecniche, tale mancanza può rappresentare un vizio sostanziale in grado di portare all’annullamento dell’atto impositivo. In un ambito tanto tecnico quanto delicato, il formalismo diventa una garanzia: senza fondamento scientifico, non c’è imposizione che tenga.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
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