In Fisco

OMAGGI DI FINE ANNO – TRATTAMENTO FISCALE

Breve schema riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi di fine anno

1. Imprese

Gli omaggi offerti ai clienti rientrano tra le spese di rappresentanza, soggette alle regole previste dall’art. 108, comma 2, del TUIR. I criteri di deducibilità sono:

Valore unitario fino a 50 euro (al lordo dell’IVA indetraibile):

  • Interamente deducibili.

Valore unitario superiore a 50 euro (al lordo dell’IVA indetraibile):

  • La deducibilità è limitata in base ai ricavi della gestione caratteristica:
    • 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro (spesa massima deducibile: 150.000 euro).
    • 0,6% dei ricavi eccedenti 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro (spesa massima deducibile: 390.000 euro).
    • 0,4% dei ricavi eccedenti 50 milioni di euro (spesa massima deducibile: 390.000 euro + lo 0,4% del fatturato eccedente i 50 milioni di euro).
  • Eccedenze rispetto ai limiti sopra indicati: indeducibili.

2. Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, la disciplina è regolata dall’art. 54, comma 5, del TUIR. Gli omaggi rientrano tra le spese di rappresentanza, con le seguenti regole:

  • Deducibilità limitata all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
  • Non rileva il valore unitario dell’omaggio: anche quelli di valore inferiore o superiore a 50 euro seguono la stessa regola.

Nota finale

La deducibilità per entrambe le categorie (imprese e lavoratori autonomi) è vincolata al rispetto dei criteri dettati dal D.M. 19 novembre 2008 in merito alla qualificazione delle spese come spese di rappresentanza.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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