25 Aprile 2021 In Circolari, Economia, Fisco

Decreto Riaperture (DL 52/2021) Ecco le nuove disposizioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Riaperture (Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021) che, tra i vari interventi, ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

La norma è entrata in vigore il 23 aprile 2021.

Diverse sono le attività economiche interessate, di seguito una breve sintesi di quanto stabilito dal decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Prorogata fino al 31 luglio 2021 la procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e la possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.

MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

Vengono introdotte importanti novità in merito agli spostamenti sul territorio nazionale.

In particolare il decreto stabilisce che:

  • dal 26 aprile 2021 tornano ad essere consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province autonome diverse collocate in “zona bianca” e in “zona gialla”;
  • gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in “zona arancione” o in “zona rossa” sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi.
  • dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in “zona gialla” è consentito spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nel rispetto degli orari stabiliti con il coprifuoco, nei limiti di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (dal conteggio rimangono esclusi i minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale, i conviventi disabili o non autosufficienti). Tale spostamento è limitato all’ambito comunale in “zona arancione”, mentre è vietato nei territori nei quali si applicano le misure della “zona rossa”

Certificazioni verdi Covid-19

Le certificazioni verdi Covid-19, introdotte dall’art. 9 del decreto in oggetto, sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (validità 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento (validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione);
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Covid-19 (validità 48 ore dall’esecuzione del test).

Le suddette certificazioni sono rilasciate in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, rispettivamente:

  • dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione;
  • dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
  • dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i suddetti test, nonché dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni sono altresì rese disponibili nel fascicolo sanitario elettronico del cittadino.

NB

La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al Covid-19.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Vengono introdotte importanti novità anche in merito alla graduale riapertura delle attività dei servizi di ristorazione stabilendo che, in “zona gialla”:

  • dal 26 aprile 2021, sono consentite con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari imposti dal c.d. coprifuoco e dei protocolli e delle linee guida adottate.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive per i soli clienti ivi alloggiati;

  • dal 1° giugno 2021, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolodalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI

Il decreto dispone che, in “zona gialla”:

  • dal 26 aprile 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non

siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a:

  • 1.000 per gli spettacoli all’aperto;
  • 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • dal 1° giugno 2021, quanto sopra vale anche per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a:
  • 1.000 per impianti all’aperto;
  • 500 per impianti al chiuso.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA

In “zona gialla” saranno inoltre consentite, nel rispetto dei rispettivi protocolli e linee guida in vigore:

  • dal 26 aprile 2021, qualsiasi attività sportiva all’aperto, anche di squadra e di contatto, fermo restando il divieto di utilizzare gli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle suddette linee guida;
  • dal 15 maggio 2021, le attività di piscine all’aperto;
  • dal 1° giugno 2021, le attività di palestre.

ATTIVITÀ COMMERCIALI, FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

In “zona gialla” saranno altresì consentiti:

  • dal 15 giugno 2021, lo svolgimento in presenza di fiere, con possibilità di compiere anche in data anteriore le attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.

L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fatti salvi gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;

  • dal 1° luglio 2021, convegni e congressi.

Le linee guida possono prevedere, con particolari riferimento alle fiere, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

 A partire dal 1° luglio 2021, in “zona gialla” saranno consentite le attività dei centri termali, e potranno riaprire parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate.

Resta sempre consentita l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, sull’intero territorio nazionale deve essere garantito lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.

In riferimento alle istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado è previsto lo svolgimento dell’attività didattica in presenza:

  • in “zona rossa”, ad almeno il 50% e fino al 75% della popolazione studentesca;
  • in “zona gialla” ed in “zona arancione”, ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

In “zona rossa” resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.

Dal 26 aprile al 31 luglio 2021:

  • in “zona gialla” e in “zona arancione”, le attività didattiche e curriculari delle università devono svolgersi in via prioritaria in presenza secondo piani di organizzazione predisposti nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca;
  • in “zona rossa”, tali piani di organizzazione possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al 1° anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com