31 Ottobre 2020 In Circolari, Economia, Fisco

Emergenza sanitaria Covid-19Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020-Decreto “Ristori”

 Gentili Clienti,
nella notte del 28.10.2020, è stato pubblicato sulla G.U. n. 269 il D.L. n. 137 contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto si compone di 35 articoli ed è entrato in vigore il 29.10.2020.
Di seguito una estrema sintesi delle novità in materia di lavoro di interesse generale; si precisa che, come per i decreti precedenti, molte delle previsioni saranno applicabili esclusivamente a seguito di pubblicazione di circolari e messaggi esplicativi da parte degli Enti di riferimento.  

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 12)
Vengono disposte ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del c.d. decreto agosto (9+9 settimane), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane introdotte dal nuovo decreto in esame.
Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali:sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al decreto “Agosto” (si tratta della seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive concesse) e decorso il periodo autorizzato; datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive. 
 Ai datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane sarà richiesto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto fra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019:se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;se NON si è verificata una riduzione del fatturato, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
 N.B.Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019. 
 
CONSIDERAZIONI E CRITICITA’
Per chi ha frutito delle 9+9 settimane del decreto “Agosto” senza soluzione di continuità la possiblità di poter accedere alla cassa integrazione sarebbe terminata il 15.11.2020.Pertanto la ratio della norma è certamente quella di poter dare copertura anche nel mese di dicembre (sebbene, se fruita senza interruzioni, l’integrazione salariale si fermerà al 27.12.2020).Per come è scritta però si pongono seri dubbi interpretativi sulla possibilità di poter accedere comunque alle 9+9 settimane del decreto “Agosto” (che coprivano il periodo compreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020) per chi non ne ha mai fatto richiesta e potrebbe trovarsi nella condizione di accedervi successivamente al 16.11.2020. Si attendono chiarimenti interpretativi, oltre alla circolare INPS sulle modalità di fruizione. 
  
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 12 c. da 9 a 11)
Ai datori di lavoro resta preclusa fino al 31 gennaio 2021 la facoltà diavviare procedure di licenziamento collettivorecedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il divieto non si applica nelle ipotesi:di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ai lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi);i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.  

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 12 c. da 14 a 17)
Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e FIS) introdotti dal nuovo decreto, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.Viene offerta la possibilità ai datori di lavoro che avevano optato per la fruzione dell’esonero contributivo previsto dal decreto “Agosto”, previa rinuncia alla frazione di esonero richiesto e non goduto, di accedere alle 6 settimane di integrazione salariale previsti dal decreto “Ristori”.Per l’applicazione dell’esonero restiamo in attesa delle relative circolari INPS. 
 N.B.Il decreto “Agosto” prevedeva un esonero pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno.Il decreto “Ristori” concede l’esonero per le sole ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno
  
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (art. 13)
Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO allegati alla presente (i cui dati identificativi verranno successivamente comunicati dagli Enti interessati al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure di seguito esposte), sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I suddetti pagamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
  
NUOVA INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (art. 15)E’ nuovamente erogata l’indennità una tantum di 1.000 euro per gli stessi beneficiari presenti nel decreto “Agosto”. Settore del turismo e degli stabilimenti termaliLavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che:hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020;abbiano svolto almeno 30 giornate nel medesimo periodo;non titolari di pensione;non titolari di rapporto di lavoro dipendente;non titolari di Naspi. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:titolarità nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020 di uno o più contratti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;assenza di titolarità alla data del 29.10.2020 di:pensione;rapporto di lavoro dipendente. Altri settoriLavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020;abbiano svolto almeno 30 giornate nel medesimo periodo;non titolari di pensione;non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente. Lavoratori intermittenti che:abbiano svolto almeno 30 giornate nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020;non titolari di pensione;non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente. Lavoratori autonomi privi di partita IVA
Lavoratori autonomi privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, che:nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile);non abbiano un contratto in essere alla data del 29.10.2020;già iscritti alla Gestione separata alla data del 17.03.2020;abbiano accreditato alla Gestione separata almeno un contributo mensile nel periodo tra il 17.03.2020 e il 29.10.2020. Incaricati alle vendite a domicilioIncaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D.Lgs 114/1998), che:nel 2019 possano fare valere un reddito annuo, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro;alla data del 29.10.2020 sonotitolari di partita IVAiscritti alla Gestione separatanon iscritti in altre forme previdenziali obbilgatorie Lavoratori dello SpettacoloLavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020;cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;non titolari di pensione. oppure
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra lo 01.01.2019 e il 29.10.2020;cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.  Regime fiscaleTutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito e non sono tra loro cumulabili. Domanda all’INPS
La domanda per le indennità sopra indicate va presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020, utilizzando il modello che sarà reso disponibile dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso. Decadenza madesima indennità decreto “Agosto”Decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (13.11.2020 N.d.R.) decade la possibilità di richiedere la medesima indennità prevista dal decreto “Agosto”.
 
 DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI (art. 17)
Il decreto “Ristori” ripropone, per il mese di novembre 2020, la misura di sostegno economico già prevista dal decreto Cura “Italia”, dal decreto “Rilancio” e dal decreto “Agosto”, elevandola a 800 euro.
L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori dello sport, impiegati con rapporti di collaborazione presso:il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);le federazioni sportive nazionali;le discipline sportive associate;gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 917/1986;che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità di cui sopra non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Regime fiscaleAnche in questo caso l’indennità non concorre alla formazione del reddito. Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica resa disponibile dalla società Sport e Salute s.p.a.
Ai lavoratori che hanno già ricevuto le indennità dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, l’indennità per il mese di novembre 2020 viene erogata automaticamente dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti.  Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi. 

Studio Correra