2 Luglio 2020 In Circolari, Economia, Finanza

TAX CREDIT 30% POS da 1 luglio

Dal prossimo 1° luglio, i soggetti con partita IVA e ricavi o compensi sotto i 400.000 euro annui, hanno diritto a un credito di imposta spese POS, del 30%, previsto dal Decreto Fiscale.

Soggetti prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale;

Anche in regime di libera prestazione;

Che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, come bonifici o assegni.

Procedura:

Fortunatamente la gran parte delle attività propedeutiche al conteggio della tax credit, è a carico degli enti finanziari gestori dei pagamenti.

Gli operatori finanziari che hanno accordi di convenzione con imprenditori, artigiani o professionisti devono inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS a partire dal 1° luglio.

L’obbligo della comunicazione riguarderà le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020.

A presentare la comunicazione dal giorno 1 luglio all’Agenzia delle Entrate, sono i prestatori dei servizi a pagamento, cioè i “convenzionatori”, che devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Tramite apposito contratto di convenzionamento, spesso forniscono gli esercenti anche di idonei sistemi tecnologici.

I dati che devono essere trasmessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate comprendono:

  • Codice fiscale dell’esercente;
  • Mese e anno di addebito;
  • Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali;
  • Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’invio della comunicazione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno entro del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati.

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno quindi, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari.

Secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 111 del 30 aprile, i soggetti beneficiari che abbiano stipulato una convenzione per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, riceveranno nella propria casella di Pec oppure pubblicheranno nell’online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del credito spettante.

Secondo l’Articolo 3 del predetto provvedimento – Obbligo di trasmissione delle informazioni agli esercenti

1 I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con le modalità di cui al successivo articolo 4, le seguenti informazioni:

a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;

d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:

1) l’ammontare delle commissioni totali come definite nell’articolo 2, comma 1, lettera b);

2) l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;  

3) l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Articolo 4 – Modalità di trasmissione delle informazioni. –

1 I soggetti convenzionatori trasmettono per via telematica agli esercenti le informazioni di cui all’articolo 3 entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità

Il credito d’imposta in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Quindi i soggetti finanziari gestori dei pagamenti elettronici inviano la documentazione all’AdE, mentre gli esercenti controllano i dati e spendono il credito d’imposta con F24.

Errori o omissioni

In caso di errori o di omissioni nella comunicazione, gli interessati potranno correggere i dati trasmessi, oppure annullare la trasmissione.

La comunicazione di annullamento deve essere inviata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Conservazione

Documenti da conservare per i controlli fiscali

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

I documenti relativi alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con bancomat o altri mezzi tracciabili vanno conservati per 10 anni.

Tali documenti infatti dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, in caso di richiesta.

I dati che fanno parte delle comunicazioni infatti saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ottimizzare i propri controlli fiscali.

L’attività di verifica e controllo dell’Agenzia delle Entrate sarà fondata anche sui dati ottenuti dalle comunicazioni a partire dal 1° luglio 2020.

L’utilizzo del beneficio potrà avvenire esclusivamente a mezzo compensazione con Modello F24, su pagamenti di tributi e altro. L’Agenzia delle Entrate deve pubblicare il relativo codice tributo da utilizzare.

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