11 Maggio 2020 In Economia, Finanza, Fisco

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE PROFESSIONISTI – Ci siamo

Dalla bozza in approvazione finale. Teniamoci aggiornati.

Contributo del 20% 15% 10% a seconda che i ricavi/compensi 2019 siano rispettivamente inferiori a 400K, 1.000K e 5.000K, sulla differenza tra i ricavi/compensi di aprile 2019 e quelli di aprile 2020. Per i nati 2019 spetta comunque. E’ previsto un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i diversi dalle persone fisiche. Istanza telematica per attivare la richiesta.

Trattasi della bozza definitiva.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  1. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  2. gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  3. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  4. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.

Il comma 4 stabilisce la seconda condizione, prevedendo che il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo del contributo spettante.

Il comma 5 prevede tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci percento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a quattrocentomila, unmilione e cinque milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre  alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate comunica alla Guardia di finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.

La Guardia di Finanza provvede al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno.

Qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

La Guardia di finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi ai sensi del successivo comma 12.

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