In Fisco

Obbligo di Iscrizione del Domicilio Digitale “pec” degli Amministratori di società nel Registro delle Imprese

Premessa
Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 comma 860, (Legge di Bilancio 2025) è stato introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese. La nuova disposizione si inserisce nell’ambito delle misure di digitalizzazione e trasparenza, prevedendo specifiche scadenze e modalità operative per la comunicazione dei dati.  Con la Nota 12/3/2025 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha descritto le indicazioni operative.

Ambito di applicazione
L’obbligo si applica a tutte le società di persone e di capitali, con l’esclusione di:
• Società semplici, salvo quelle che esercitano attività agricola.
• Società di mutuo soccorso (Legge 15 aprile 1886, n. 3818).
• Consorzi e società consortili, in quanto strumenti di coordinamento tra imprese e non di attività imprenditoriale diretta. Si precisa che va esclusa l’applicazione dell’obbligo con riferimento ai consorzi anche con attività esterna nonché alle società consortili.
• Reti di imprese, salvo specifiche condizioni che ne giustifichino l’applicazione.

Scadenze e modalità di comunicazione
• Imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025: la comunicazione deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
• Imprese già esistenti al 1° gennaio 2025: termine per la comunicazione della PEC degli amministratori entro il 30 giugno 2025.
• Nomina o rinnovo di un amministratore: la comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla registrazione della nomina.
• Nomina di un liquidatore: l’obbligo si applica anche in questo caso. Infatti, in virtù delle loro funzioni, sono equiparati agli amministratori ai fini dell’obbligo di iscrizione.

Requisiti dell’Indirizzo PEC
L’indirizzo PEC comunicato deve essere personale dell’amministratore e distinto da quello dell’impresa. Le imprese che hanno utilizzato lo stesso indirizzo PEC per amministratori e società devono regolarizzare la situazione entro il 30 giugno 2025.
Un amministratore di più società può indicare lo stesso indirizzo PEC per tutte le imprese o scegliere indirizzi diversi per ciascuna.
Nel caso di una pluralità di amministratori dell’impresa, dovrà essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Esenzioni economiche
L’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle Imprese è esentata dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria, in analogia con la norma già vigente per la PEC delle imprese. Tuttavia, se la comunicazione avviene congiuntamente a una domanda di iscrizione o deposito di atti, si applicano le ordinarie tariffe.

Conseguenze per il mancato adempimento
• La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC comporta la sospensione della pratica da parte della Camera di Commercio, con un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione.
• Se l’impresa non provvede entro tale termine, la domanda viene rigettata.
• Sono previste sanzioni pecuniarie da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo in caso di adempimento entro 30 giorni dalla scadenza.

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Dott. Mirco Arcangeli Commercialista in Catania e Milano
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