5 Febbraio 2024 In Economia, ETS, Fisco

SUPERBONUS 110% PER ONLUS FINO 2025

Le Onlus OdV e Aps che prestano servizi sociosanitari ed assistenziali possono usufruire del Superbonus al 110% anche dopo l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore – Runts, in presenza però, di tutte le altre condizioni e fino al 2025.

Infatti, con l’entrata in vigore del CTS e la nascita del RUNTS, gli enti vengono cancellati dai registri originari e/o relative anagrafi, per rientrare nel Runts. Tale condizione non fa perdere la possibilità di fruire del Superbonus nell’accezione di cui al comma 10-bis suddetto, in quanto si ha una sostanziale continuazione della operatività della Onlus che acquisisce formalmente la qualifica di ETS.

Superbonus fio al 2025

Le ONLUS, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato possono beneficiare del superbonus 110% fino al 2025.

I requisiti

Per beneficiare del Superbonus, Onlus, OdV e Aps devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  • svolgere attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali;
  • assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del Consiglio di amministrazione
  • possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, su cui avvengono gli interventi, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione).

La circolare 3/2023 sottolinea che i requisiti vanno riferiti alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi.

Dunque, si dovrà tenere conto della situazione all’inizio dei lavori senza necessità che al momento dell’effettuazione degli interventi l’immobile sia già utilizzato per lo svolgimento dei servizi sociosanitari a patto che vi sia la destinazione d’uso richiesta.

Non è necessario che, nella fase di effettuazione degli interventi, l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio delle attività socio-sanitarie.

In particolare:

Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori

Per quanto riguarda il requisito dell’assenza di compensi in capo agli amministratori, si chiarisce che tale condizione deve sussistere dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione (anche se si fruisce della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure mediante la cessione del credito d’imposta).

In particolare, la gratuità dell’attività dei componenti il Consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021, e non è sufficiente stabilire una clausola in tal senso in una delibera del Consiglio di amministrazione.

Possesso degli immobili

E’ possibile l’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119, solo ove si possieda l’immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito; l’elenco è tassativo. In merito al contratto di comodato d’uso, è stabilito che debba essere registrato in data anteriore al 1° giugno 2021.

Categorie catastali B/1, B/2 e D/4: trattasi di collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme nonché case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).

Pertanto, ad esempio, la Onlus che svolge attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali e detiene l’immobile tramite un contratto di locazione non potrà avvalersi delle modalità di calcolo prevista dalla disposizione.

Il Superbonus è escluso se la Onlus detiene l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione.

La C.M. 3/E/2023 conferma che il Superbonus spetta anche ad una OdV per le spese relative ad interventi realizzati su un immobile di proprietà comunale, detenuto in base ad una convenzione stipulata con il Comune mediante scrittura privata (cfr. anche la C.M. 23/E/2022).

L’Agenzia delle Entrate ammette la fruizione del Superbonus nella modalità in discorso anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali sia svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a patto che permanga, in capo al soggetto legittimato, lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e che il concedente detenga l’immobile (compreso nell’azienda affittata e destinata all’esercizio da parte dell’ente di un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali) in base ad uno dei titoli tassativamente previsti (in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito).

Superbonus per Onlus, OdV e Aps: modalità di calcolo

Infine, la circolare agenziale 3/2023 afferma, per quanto riguarda la specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, che va utilizzato quale parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, cioè il valore medio ricavabile da detto Rapporto Immobiliare riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.

Per evitare differenze territoriali, il parametro della “superficie media dell’unità abitativa” deve coincidere con il valore medio risultante dal Rapporto pubblicato dall’OMI riferibile alla “media nazionale” e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.

Da Telefisco 1.2.2024

ONLUS, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato possono beneficiare del superbonus 110% fino al 2025 anche per gli interventi eseguiti al di fuori dei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito. Inoltre, per le ONLUS, ODV e APS, in possesso dei requisiti previsti dal decreto Rilancio, il superbonus per impianti fotovoltaici si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110%.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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