30 Ottobre 2022 In Economia, Finanza, Fisco

Imposta di bollo sulle fatture – novità e delusioni

Scoprire dopo 50 anni che l’imposta di bollo è stata utilizzata in modo fiscalmente improprio, può succedere solo in Italia.

La prima cosa che mi viene in mente, ma in tutte le verifiche fiscali che sono state fatte in questi 50 anni, non se ne sono mai accorti? Oppure al solito, le norme italiane si prestano ad essere interpretate a seconda di come soffia il vento?

Comunque, teniamoci le ns. considerazioni, ed affrontiamo sinteticamente il problema.

Da un interpello di agosto 2022 si scopre che l’imposta di bollo, per i forfettari, è componente imponibile quale ricavo o compenso, e partecipa al calcolo del contributo previdenziale laddove dovuto.

Il caso affrontato dall’AdE:

Un professionista in regime forfetario presenta interpello per conoscere il trattamento dell’imposta bollo sulla fattura addebitata al cliente, proponendo la soluzione secondo cui tale imposta non debbaconcorrere all’ammontare dei compensi, analogamente a quanto si verifica in ambito IVA dove l’imposta viene considerata esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del relativo decreto.

La risposta dell’Agenzia delle entrate non concorda con la soluzione proposta dall’istante e tra l’altro sostiene: 

le fatture sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione;

l’obbligo di corrispondere la già menzionata imposta di bollo è quindi posto, in via principale, a carico del soggetto che emette la fattura, il quale potrebbe chiederne il rimborso al cliente, non sussistendo tuttavia un obbligo in tal senso;

in questa ipotesi, però, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo l’emittente un professionista, fa parte integrante del suo compenso essendo a questo assimilato (o al ricavo, in caso di impresa)

Sulla base di tali principi, le fatture dovrebbero essere emesse nel modo seguente:

fatture elettroniche:

l’imposta di bollo, ove si provveda al riaddebito, deve concorrere alla formazione del corrispettivo e, quindi, seguirne il relativo trattamento, ed anche essere assoggettata all’eventuale contributo previdenziale.

 In alternativa, fermo restando l’applicazione del bollo sul documento, l’emittente potrebbe anche rinunciare ad effettuare l’addebito non sussistendo alcun obbligo di procedere alla rivalsa;

Nel caso di fattura emessa da soggetto forfettario si dovrà utilizzare il codice N 2.2

fatture cartacee (ad esempio: quelle sanitaria per le quali vige il divieto di fatturazione elettronica):

l’imposta di bollo, materialmente applicata, deve essere ricompresa del corrispettivo e assoggettata allo stesso trattamento di questo, ed anche all’eventuale contributo previdenziale.

Trattamento IVA del riaddebito

Pare di tutta evidenza che ove l’imposta di bollo debba essere ricompresa nel corrispettivo, il cedente/prestatore si trova a dover agire in nome proprio e, conseguentemente, il riaddebito viene a configurare una integrazione del corrispettivo pattuito, da assoggettare allo stesso trattamento IVA del corrispettivo principale.

Ove, invece, l’emittente non abbia provveduto o non intenda provvedere all’addebito, l’indicazione del bollo sulla fattura, secondo quanto previsto nella citata guida, avverrà solo per attestare il corretto assolvimento dell’obbligo e consentire, nei casi di fattura elettronica, il calcolo dell’imposta di bollo trimestralmente dovuta dall’emittente.

Essendo quindi, l’imposta di bollo sulla fattura, una voce “assimilata” a quella dei compensi (o dei ricavi), il riaddebito al cliente assume rilevanza in tutte le situazioni in cui bisogna fare riferimento ai ricavi o ai compensi; così, ad esempio, si deve tener conto dell’imposta di bollo addebitata nella determinazione di:

limiti di ricavi o compensi per l’ammissione al regime di forfait o al regime di vantaggio (minimi);

fatturato ai fini dell’accesso alle agevolazioni covid o altro; 

reddito d’impresa o di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile utilizzato;

quale quota imponibile ai fini del contributo previdenziale integrativo esposto in fattura;

laddove il compenso sia assoggettato a ritenuta, anche il bollo lo sarà.

Siri, ricalcola il percorso.

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista in Catania e Milano

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