5 Maggio 2021 In Circolari, Economia, Finanza

Decreto sostegni bis – Nuovo Contributo a Fondo Perduto per coloro che già hanno fruito del CFP di aprile

Dalla bozza del decreto sostegni bis, che entro maggio dovrebbe trovare la pubblicazione, tra le varie misure una in particolare viene qui esaminata. Il contributo a fondo perduto in favore delle imprese che hanno subito la riduzione di fatturato.

La bozza di decreto all’art. 1, prevede un contributo a fondo perduto in favore di tutti i soggetti che sono già stati beneficiari del contributo a fondo perduto (di aprile) previsto dal decreto Sostegni 1 (D.L. n. 41/2021).

L’erogazione sarà automatica. Sarà quindi accreditato, sullo stesso conto corrente indicato nel primo decreto sostegni, un ammontare pari al 100% di quanto riconosciuto in base all’istanza presentata ai sensi del D.L. n. 41/2021, salvo che il contributo non sia stato percepito indebitamente o restituito (naturalmente).

L’accredito avverrà automaticamente nel conto corrente nel caso si sia prescelta tale modalità in sede di presentazione dell’istanza CFP decreto “Sostegni uno”, mentre se la scelta effettuata in origine è stata quella della fruizione sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, sarà accreditato un nuovo credito d’imposta pari a quanto originariamente riconosciuto.
Non è quindi necessaria la presentazione di un’ulteriore istanza.

Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già erogato.

Il Decreto prevede inoltre una seconda modalità di Contributo a Fondo Perduto, alternativa a quella automatica (sopra descritta), sempre per i titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto (2019):

– non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;

• Ricavi ex art. 85 comma 1, lettere a) e b), TUIR inferiori a 10 milioni di euro:

• Compensi ex art. 54, comma 1, TUIR inferiori a 10 milioni di euro;

• Reddito agrario ex art. 32 TUIR inferiore a 10 milioni di euro;

– abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
• [(fatturato/corrispettivi 01/04/2020 – 31/03/2021) / 12] < di almeno il 30% del [(fatturato/corrispettivi 01/04/2019 – 31/03/2020) / 12]

• Avvenuta trasmissione, per i soggetti tenuti a tale adempimento, della LIPE del I trimestre 2021.
(liquidazione periodica dell’IVA relativa al primo trimestre 2021) prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo, per permettere un controllo automatico dei dati dichiarati.

Questo nuovo CFP è alternativo (come detto) a quello precedentemente indicato.

I soggetti che, in virtù della presentazione di apposita istanza per il riconoscimento del contributo abbiano già beneficiato del contributo suddetto potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo.Per il calcolo del CFP occorre quindi prendere in esame la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi prodotti nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Ottenuto questo valore, si dovrà calcolare il CFP secondo le seguenti percentuali:

– 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;

– 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;

– 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate I soggetti che, in virtù della presentazione di apposita istanza per il riconoscimento del contributo abbiano già beneficiato del contributo suddetto potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo.

In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà essere superiore a 150mila euro.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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