27 Settembre 2020 In Circolari, Economia, Fisco

BONUS RISTORANTI Contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione catering e mense. Siamo pronti?

Contributi a fondo perduto per i ristoranti, catering e mense. Ormai in arrivo il decreto attuativo del Decreto “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 che fissa un tempo di 30 giorni (scaduto), per definire criteri, importi e modalità di presentazione delle domande, da parte del MIPAAF e del MEF.

Il contributo è stato introdotto con il decreto di agosto (all’articolo 58 del dl 104/2020), per aiutare un settore fortemente colpito dalle conseguenze della pandemia. Sono interessati i ristoranti, le mense e il catering continuativo su base contrattuale. Praticamente le attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, che hanno subito un calo del fatturato da marzo a giugno 2020 pari almeno al 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per le attività nate dal primo gennaio 2019, questo requisito non viene richiesto.

L’articolo 58, del Decreto Agosto, stanzia una somma di 600 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di erogare il bonus ristoranti. La modalità di erogazione è del tutto diversa dal solito. Il nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione, (ristoranti, catering e mense) infatti, sarà destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Quindi non potrà essere utilizzato per qualsiasi acquisto, ma esclusivamente per quelli rientranti nelle suddette filiere.

Dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge risulta che le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, così ripartite:

122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11;

1871 di cui al codice ATECO 56.29.10;

1405 di cui al codice ATECO 56.29.20.

Se per estremo fossero tutti interessati e con i requisiti la redistribuzione matematica darebbe un bonus di 4.775 euro ad impresa. Dato che non tutti rientreranno nei requisiti, l’aspettativa economica è sicuramente interessante.

Requisito soggettivo

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un bonus esclusivamente per le imprese iscritte presso il R.I. della CCIAA con codice ATECO:

– 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),

– 56.29.10 (Mense) 

– 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

Requisito oggettivo

Possono accedere alla misura solo le attività commerciali con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Praticamente devono aver subito una decurtazione di fatturato maggiore del 25% dell’anno precedente.

Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, è possibile accedere alla misura senza dover rispettare i limiti di fatturato sopra indicati (non servono).

Modalità di accesso al bonus ed entità dell’aiuto

Secondo il comma 3 dell’art. 58, gli interessati presentano apposita istanza per l’elargizione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto, di prossima emanazione. Stiamo aspettando l’uscita da un momento all’altro e quindi proprio per questo cominciamo a prepararci.

L’importo del contributo sarà erogato in due momenti: un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Il saldo del contributo verrà corrisposto dopo aver presentata la quietanza di pagamento tracciato (bonifico, assegno, ecc).  Il comma 4 prevede che l’erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com