7 Gennaio 2021 In Circolari, Finanza, Fisco

NUOVA FATTURA ELETTRONICA DAL 2021

PRONTUARIO GESTIONE FATTURA ELETTRONICA

E-FATTURA NOVITA’ 2021

 A partire dal 1/1/2021 l’Agenzia delle Entrate:   – metterà a disposizione le bozze (modificabili e integrabili on-line) dei registri Iva vendite e acquisti, delle lipe e della dichiarazione annuale Iva1;   – effettuerà il controllo automatico del bollo in fattura
– abolizione dell’esterometro dal 1/1/2022  invio dei dati con il tracciato dell’e-fattura entro il 15 del mese successivo per gli acquisti
E-FATTURA NOVITA’ XML 2021   – specifiche tecniche versione 1.6.2 del 23/11/2020   – guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro versione 1.1 del 25/11/2020  
Introduzione del nuovo attribute SistemaEmittenteCampo opzionale di tipo Stringa con lunghezza 10: potrebbe riferirsi al sistema utilizzato per l’emissione della fattura (ad esempio tramite il registratore telematico)
Modifica del numero di occorrenze di DatiRitenutaÈ ora possibile inserire più campi DatiRitenuta, il valore passa da 1 (accettato in precedenza) a N  in questo modo diverse tipi di ritenuta possono essere presenti all’interno della stessa fattura (es. agenti con ritenuta enasarco + ritenuta Irpef)
Modifica della enumeration di TipoRitenutaTypeTipologia di ritenuta (persone fisiche, persone giuridiche, contributo previdenziale): RT01 Ritenuta persone fisiche RT02 Ritenuta persone giuridiche RT03 Contributo INPS RT04 Contributo ENASARCO RT05 Contributo ENPAM RT06 Altro contributo previdenziale
Modifica del type di Importo in ScontoMaggiorazioneTypeIl campo accetta ora fino ad 8 valori decimali (in precedenza 2): questa modifica permetterà un calcolo più preciso dello sconto, riducendo il rischio di incorrere nello scarto causato da errato arrotondamento delle cifre decimali.
Modifica della enumeration di CausalePagamentoTypeCampo inserito all’interno del blocco DatiRitenuta che ora supporta il formato alfanumerico di massimo 2 caratteri: questa modifica ha permesso l’introduzione di nuove causali di pagamento (i valori ammessi sono quelli della CU)
Modifica della enumeration di ModalitaPagamentoTypeIntrodotto il codice identificativo per le transazioni avvenute tramite PagoPA (codice MP23)
ImportoBollo non più obbligatorioReso facoltativo perché non può mai essere diverso da 2 € Attenzione: continuare a mettere SI nel campo BolloVirtuale per assoggettare la fattura al bollo

Ciclo passivo – adempimenti per Fattura Elettronica  (Consultare lo studio)

TD16Integrazione fatture reverse   charge internoFE 
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’esteroFE
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitariFE
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72 (San Marino)FE
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commise 9-bis del Dlgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93FE
TD21autofattura per splafonamentoFE
TD22Estrazione beni da Deposito IVAFE
TD23Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVAFE
E-FATTURA TIPI DOCUMENTO 2021            CICLO PASSIVO  
TD16 Integrazione fattura reverse charge internoDescrizione operazione: operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’Iva in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia. Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>. Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge. Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte). Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.   Fornitore IT  la fattura mi arriva dallo SDI (tranne minimi) Possibile integrazione cartacea anche nel 2021 TD16  fornitore e cliente devono essere diversi Consigliabile l’invio entro fine mese campo data (ricezione) Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi della fattura di riferimento Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc Note di accredito ricevute vanno inviate col TD16 segno –   Il C/P cedente/prestatore ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 TD02 0 TD24) con uno dei sottocodici di N6 La fattura deve essere integrata dal C/C cessionario/committente indicando aliquota e imposta dovuta L’integrazione può essere effettuata attraverso lo Sdi usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo al C/C (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’Iva in fattura)Alternativamente alla trasmissione del TD16 via Sdi, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia    
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero  Descrizione dell’operazione: il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia. Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’Iva). Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>. Alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro. Compilazione del documento Fattura elettronica TD17 Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione o emette l’autofattura. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata: – la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari;   – la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.   Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione). Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. Esterometro Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di auto-fattura per acquisti di servizi extra-UE con l’utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto IVA e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile. Registrazione del documento integrativo Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.   Fornitore estero  la fattura non mi arriva dallo SDI Possibile integrazione/autofattura cartacea anche nel 2021 + esterometro TD17  fornitore e cliente devono essere diversi IdPaese fornitore diverso da IT Consigliabile l’invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione) No esterometro Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc Note di accredito ricevute vanno inviate col TD17 segno –   Il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta. Il C/C, in base all’articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione Il C/C può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite Sdi con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’lva)Alternativamente alla trasmissione del TD17 via Sdi, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra Sdi ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro (abolito ?)    
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitariDescrizione dell’operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il C/C, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’Iva in fattura). Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA. Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>. Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro. Compilazione del documento Fattura elettronica TD18 Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero). Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4). Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. Esterometro Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intra-UE con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile. Registrazione della fattura Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.   Fornitore UE  la fattura non mi arriva dallo SDI Possibile integrazione cartacea anche nel 2021 + esterometro TD18  fornitore e cliente devono essere diversi IdPaese fornitore diverso da IT Consigliabile l’invio entro fine mese campo data (ricezione) No esterometro Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc Note di accredito ricevute vanno inviate col TD18 segno –   ll C/P residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa impostaIl C/C, ex articolo 46 Dl 331/93, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite Sdi con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’lva in fattura) Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva Alternativamente alla trasmissione del TD18 via Sdi, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro (abolito ?)  
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72Descrizione dell’operazione: il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia. La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano. Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6. Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entra la fine del mese da indicare nel campo <Data>. Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro. Compilazione del documento Fattura elettronica TD19 Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Campo cessionario/committente: dati del C/C, che effettua l’integrazione o emette l’autofattura. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata: – la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa); – la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura.   Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6). Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. Esterometro Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 nel caso di acquisti di beni da fornitore intra-UE e un TD01 nel caso di acquisto di beni da fornitore extra-UE con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore estero con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti di servizi esenti) nel caso non si tratti di un’operazione imponibile. Registrazione del documento integrativo Il documento integrativo trasmesso dal committente o l’autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.     Beni già presenti in Italia al momento dell’acquisto da fornitore estero  la fattura non mi arriva dallo SDI   Anche per acquisto di beni provenienti da San Marino o Vaticano Possibile integrazione/autofattura cartacea anche nel 2021 + esterometro Fornitore e cliente devono essere diversi IdPaese fornitore diverso da IT Consigliabile l’invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione) No esterometro Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc Note di accredito vanno inviate col TD19 segno –   Il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa impostaIl C/C, ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di c/P extra-comunitario) per indicare
l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.  Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite Sdi con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell’AgenziaLa trasmissione allo Sdi di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un’autofattura in base all’articolo 17, secondo comma del Dpr 633/1972, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del VaticanoIl codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito lva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito lva utilizzando la natura N3.6Alternativamente alla trasmissione del TD19 via Sdi, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra Sdi ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro (abolito ?)  
TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commise 9-bis del Dlgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93)Descrizione dell’operazione nei due casi: 1. Il C/C nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell’IVA con F24 ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso 2. Il C/C nei casi riportati nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, ossia di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), nel caso in cui non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura nei casi delineati dalla medesima norma e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso.   In analogia ai casi precedenti, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:  un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso;  a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.   Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del fornitore. Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o l’integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. 633/1972. Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione). Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente. Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc. Registrazione della fattura Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del F24 con cui è stata versata l’IVA qualora dovuta. Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con l’annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute, l’IVA è assolta in liquidazione. Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.       – art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97  fornitore italiano non emette fattura entro 4 mesi dall’effettuazione o la emette irregolare (previo versamento Iva con F24)  obbligo di e-fattura – art. 46 c. 5 D.L. 331/93  fornitore comunitario non emette fattura entro la fine del 2° mese successivo all’effettuazione   Non più utilizzabile per splafonamento Fornitore e cliente devono essere diversi Omessa fattura in reverse charge  TD20 + TD16   Nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, il C/C previo versamento dell’Iva con F24, ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stessoNelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5 del Dl 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore comunitario o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore comunitario, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo Sdi una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la 700 relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso
TD21 (autofattura per splafonamento)Descrizione dell’operazione: l’esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare la situazione (Risoluzione n. 16/E del 06/02/2017): a) con richiesta al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997; b) con l’emissione di un’autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi; c) con l’emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l’assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica.   Nei casi b) e c), il C/C predispone e trasmette via SDI un’autofattura con tipologia documento TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: i dati di colui che emette l’Autofattura Campo cessionario/committente: i dati di colui che emette l’Autofattura. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento. Indicazione dell’ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta. Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6. nel caso in cui l’esportatore emette un’autofattura diversa per ogni fornitore. In alternativa può emettere un unico documento “riepilogativo” e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura. Campo 2.1.1.4 Numero: È consigliabile una numerazione progressiva ad hoc. Registrazione della fattura Se l’assolvimento dell’IVA avviene con F24, l’autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti. Se l’assolvimento dell’IVA avviene in sede di liquidazione periodica, il C/P che emette l’autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro IVA delle vendite, nonché annota l’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti. Obbligo di e-fattura (no gestione cartacea)   Fornitore e cliente devono essere uguali Tutte le linee di dettaglio devo avere un’aliquota Iva diversa da zero Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc     L’esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare la situazione: a) con richiesta al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell’Iva, articolo 26 del Dpr 633/72; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento; b) con l’emissione di un’autofattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi; c) con l’emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l’assolvimento dell’Iva in sede di liquidazione periodica Nei casi b) ec), il C/C predispone e trasmette via Sdi un’autofattura con tipologia documento TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente   
TD22 Estrazione beni da Deposito IVADescrizione dell’operazione: il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 (caso B). Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2). In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:  nel caso A1 integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore comunitario;  nel caso B1 emette autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;  nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. Tale documento sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia. Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:  nel caso A1 integra manualmente la fattura ricevuta dal fornitore comunitario;  nel caso B1 emette autofattura cartacea;  nei casi A2 e B2 integra manualmente con IVA il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.   Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l’esterometro i dati dell’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto intracomunitario). In generale l’obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica) sussiste in un momento diverso e in particolare:  all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6;  all’atto dell’acquisto da soggetto non residente (comunitario o extra-comunitario) di beni che si trovano all’interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.   Compilazione del documento Fattura elettronica TD22 – nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza; – nel caso B1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza; – nei casi A2 e B2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): dati del cedente (estero o residente) con l’indicazione del paese di residenza, relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito.   Campo cessionario/committente: in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), identificativo IVA di colui che effettua l’estrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione. Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito. Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell’IVA, che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc. Registrazione del documento integrativo Se il documento integrativo TD22 riporta il riferimento alla bolletta doganale oppure un C/P italiano, comporta la registrazione dell’imponibile e dell’imposta nel registro delle fatture emesse e della sola imposta nel registro delle fatture acquisti. Se il TD22 non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un C/P comunitario, dovrà essere annotata solo l’imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro fatture acquisti. Nel caso in cui in fase di estrazione l’imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.     Estrazione di beni immessi in libera pratica o di provenienza intra per cessione interna  reverse charge art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72   Possibile integrazione/autofattura cartacea anche nel 2021 se valore estrazione = valore introduzione   Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell’Iva, che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura)   Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc  
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVADescrizione dell’operazione: il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), emette un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72 e l’imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all’estrazione. In alternativa, è possibile procedere all’estrazione dei beni senza pagamento dell’imposta utilizzando il plafond disponibile. Si possono presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2). In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:    nel caso A1 emette un’autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) emessa senza applicazione dell’IVA all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito IVA;  nel caso A2 emette un’autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell’IVA fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione. A tal fine può, in entrambi i casi (A1 e A2), predisporre un documento ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD23 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:  nel caso A1: emette un’autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell’IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l’autofattura) che certifica la cessione connessa all’introduzione dei beni nel deposito IVA;  nel caso A2 emette un’autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell’IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.   Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l’esterometro i dati dell’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto da un soggetto non residente comunitario o extra-comunitario). In generale l’obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993) sussiste in un momento diverso e in particolare:  all’atto dell’introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente comunitario o extra-comunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD19 e Natura N3.6;  all’atto dell’acquisto da soggetto non residente (comunitario o extra-comunitario) di beni che si trovano all’interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.   Compilazione del documento   – nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza in relazione all’acquisto senza applicazione dell’IVA connesso all’introduzione dei beni nel deposito; – nel caso A2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito. Campo cessionario/committente: in entrambi i casi (A1 e A2) identificativo IVA di colui che effettua l’estrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione. Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito. Nel caso si utilizzi il plafond in fase di estrazione dei beni disponibile indicare il codice Natura N3.5. Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell’IVA che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta. Campo 2.1.1.4 Numero: si consiglia di adoperare una numerazione progressiva ad hoc. Registrazione della fattura Il documento trasmesso con TD23 è annotato nel solo registro delle fatture acquisto (con indicazione degli estremi del versamento effettuato con F24). Nel caso in cui in fase di estrazione l’imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.     Estrazione beni nazionali per cessione interna   L’imposta è versata, in nome e per conto di chi estrae, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae   Possibile integrazione/autofattura cartacea anche nel 2021 se valore estrazione = valore introduzione   Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell’Iva che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura)   Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc  

 Tipologia di ritenuta (persone fisiche, persone giuridiche, contributo previdenziale):  
RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale
E-FATTURA                CODICI NATURA OPERAZIONE               2021 Più semplicemente, la “Natura Operazione” è richiesta nel caso in cui il campo “AliquotaIVA” non è valorizzato.  
2020   2021   NUOVI
N1Operazioni escluse ex art. 15N1Operazioni escluse ex art. 15
N2Operazioni non soggetteN2Abolito dal 1/1/2021
N2.1Operazioni non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72.   – cessioni di beni art. 7-bis esistenti all’estero – non soggette artt. da 7 a 7-septies – servizi art. 7-quater UE – servizi art. 7-quinquies UE – servizi art. 7-ter UE (regola generale dei servizi internazionali) Attenzione novità:  i servizi UE (ed extra-UE) in 7-ter rientrano nel N2.1 non nel N6   1) prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio: – prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972); relativamente ai servizi resi a soggetti UE, dovrà essere inserita la dicitura “inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16   <AltriDatiGestionali>. – prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all’estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972); 2) cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato;  
N2.2Operazioni non soggette altri casi -Escluso art. 1 comma 58/89 L190/14 (forfettari)             Tutti gli altri casi di fuori campo Iva: – operazioni non soggette – operazioni escluse art. 2 – operazioni escluse art. 5     – regime monofase art. 74 D.P.R. 633/72 – art. 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72 risarcimenti danni e buoni acquisto multiuso – art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. 633/72 terreni non edificabili – art. 2 comma 3 lett. d) D.P.R. 633/72 campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati – art. 2 comma 3 lett. m) D.P.R. 633/72 concorsi e operazioni a premio – art. 13 comma 5 quota fuori campo vendita autovetture (60%) o cellulari (50%) – note di accredito fuori campo art. 26
N3Operazioni non imponibiliN3Abolito dal 1/1/2021
N3.1Operazioni non imponibili esportazioni – art. 8 comma 1 lett. a) e b) – art. 50-bis comma 4 lett. g) D.L. 331/93 cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto fuori dalla UE Attenzione: no esterometro se fanno dogana   Esportazioni dirette e indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto) (art. 8 c. 1 lettera a) e b) b-bis) del DPR 633/72), anche triangolari
N3.2Operazioni non imponibili cessioni intracomunitarie – art. 41 del D.L. 331/93 – art. 58 D.L. 331/93 primo cedente triangolare IT1-IT2-UE – art. 50-bis, comma 4 lett. f) D.L. 331/93 beni prelevati da un deposito Iva con spedizione nella UE   Cessioni/acquisti di beni intracomunitari (artt. 41 e 42 DL 331/1993), anche triangolari
N3.3Operazioni non imponibili cessioni verso San Marino – art. 71 D.P.R. 633/72
N3.4Operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all’esportazione (serv.internaz.scambi art.9) – art. 8-bis comma 1 D.P.R. 633/72 provviste e dotazioni di bordo – art. 9 D.P.R. 633/72 servizi internazionali – art. 71 D.P.R. n. 633/72 Vaticano – art. 72 D.P.R. n. 633/72 trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.) Attenzione: il codice N3.4 dovrà essere adoperato nel caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero oppure nel caso di integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 42 D.L. 331/93 (per acquisti esenti dovrà invece essere adoperato il codice natura N4).   Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, resi o ricevuti (art. 9 DPR 633/72);  
N3.5Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento – art. 8 comma 1 lett. c) D.P.R. 633/72 Attenzione: no esterometro perchè il cliente è italiano   Cessioni a/acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di ricevimento/invio della loro lettera di intento (art.8 c. 1 lettera c) DPR 633/72);
N3.6Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond – art. 7-bis D.P.R. 633/72 cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale – art. 38-quater D.P.R. 633/72 cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE – art. 50-bis comma 4 lett. c) D.L. 331/93 cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva – art. 50-bis comma 4 lett. e) ed h) D.L. 331/93 cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva – art. 50-bis comma 4 lett. i) D.L. 331/93 trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro
N4Operazioni esentiN4Operazioni esenti – Esente art. 10 – Esente art. 10 da n.1 a n. 9 – Esente art. 10 n. 27 quinquies – Esente art. 10 n. 11 – Esente art. 124 c.2 DL 34/20 (covid) – Esenti   Operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). 1) operazioni esenti come ad es. le prestazioni sanitarie; 2) acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993).
N5Regime del margine/Iva non esposta in fatturaN5Regime del margine/Iva non esposta in fattura Operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. 1) cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione,con lo specifco regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95); 2) cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale (art. 74 ter DPR 633/1972). Su tali documenti deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972) e il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).
N6Inversione contabileN6Abolito dal 1/1/2021 N6 – Inversione contabile Abolito e non sostituito Novità: i servizi UE (ed extra-UE) in 7-ter rientrano nel N2.1 e non nel N6. Per gli acquisti dall’estero in reverse charge indicare imponibile + imposta e nessun codice natura.
N6.1Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero – art. 74 commi 7 e 8 D.P.R. 633/72 comprese le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo  
N6.2Inversione contabile cessione di oro e argento puro – art. 17 comma 5 D.P.R. 633/72  
N6.3Inversione contabile subappalto nel settore edile – art. 17 comma 6 lett. a) D.P.R. 633/72 prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario  
N6.4Inversione contabile cessione di fabbricati – art. 17 comma 6 lett. a-bis) D.P.R. 633/72 cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario  
N6.5Inversione contabile cessione di telefoni cellulari – art. 17 comma 6 lett. b) D.P.R. 633/72 cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario  
N6.6Inversione contabile cessione di prodotti elettronici – art. 17 comma 6 lett. c) D.P.R. 633/72 cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario  
N6.7Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi – art. 17 comma 6 lett. a-ter) D.P.R. 633/72 prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario  
N6.8Inversione contabile operazioni settore energetico – art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater). D.P.R. 633/72 operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario  
N6.9Inversione contabile altri casi Possibili nuove ipotesi di reverse charge ancora da prevedere  al momento quindi è inutilizzabile Attenzione: tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.
N7Iva assolta in altro stato UEN7Iva assolta in altro stato UE – vendita a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)   Operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. 1) vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato; 2) prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta”.  
E-FATTURA TIPI DOCUMENTO 2021     CICLO ATTIVO    
TD01 – FatturaFattura immediata da inviare allo SDI entro 12 gg dall’effettuazione   Descrizione operazione: operazione in regime di IVA ordinaria. Il C/P (Cedente/Prestatore), entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione1, emette una fattura nei confronti del C/C (Cessionario/Committente). Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente. Campo cessionario/committente: dati del C/C. Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile. Registrazione della fattura (regole generali) Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, seppure con riferimento a quest’ultimo (articolo 23 d.P.R. n. 633/1972). Il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare (articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972), il diritto alla detrazione in base alle disposizioni contenute nell’articolo 19 d.P.R. n. 633/1972 e nell’articolo 1, del d.P.R. n. 100 del 1998.
TD02 – Acconto/anticipo su fatturaNon ci sono differenze sostanziali nell’utilizzo delle codifiche “TD01- fattura” e “TD02-acconto/anticipo di fattura”  fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili sotto la più generica voce “fattura”, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72.   Come TD01
TD03 – Acconto/anticipo su parcellaLo utilizzano solo i professionisti   Come TD01
TD04 – Nota di creditoUtilizzare il segno + Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6   Descrizione dell’operazione: il C/P emette una nota di variazione in diminuzione – nota di credito TD04 o nota di credito semplificata TD08 (a titolo di esempio quando voglia rettificare solo l’importo dell’imposta – cfr. FAQ n.96 del 19 luglio 2019) ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti del C/C, indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura nei casi non si applichi l’imposta; la funzione di tali documenti è quella di variare – in diminuzione – quanto fatturato in precedenza. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente. Campo cessionario/committente: dati del C/C.   Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile. Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di TD04 e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD08. Registrazione della fattura Il C/P annota la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione; il C/C annota la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta. Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Esempio:  il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5/10/2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;  il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 6/10/2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5/10/2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;  il fornitore francese il 3/11/2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 05/10/2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;  conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere a SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6/10/2020, riportando un imponibile di – 20 euro e un’imposta di – 4,4 euro.   Dovrà essere invece adoperato il TD04 (o il TD08) nel caso di variazione in diminuzione di una precedente fattura trasmessa con TD24 TD25 TD26 o TD27.  
TD05 – Nota di debitoNota di variazione in aumento su una fattura già emessa ex art. 26 c. 1 D.P.R. 633/72 Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6   Descrizione dell’operazione: il C/P emette una nota di variazione in aumento (nota di debito TD05 o nota di debito semplificata TD09) ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti del C/C, indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura nei casi non si applichi l’imposta; la funzione di tali documenti è quella di variare – in aumento – quanto fatturato in precedenza. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente. Campo cessionario/committente: dati del C/C. Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile. Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di TD05 e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD09. Registrazione della fattura Il C/P annota, entro i termini di legge, la nota di debito nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese in cui è stata effettuata l’operazione, mentre il C/C annota la nota di debito ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione entro i limiti di legge. Per le note di debito emesse dal C/P finalizzata a rettificare una fattura trasmessa, in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo deve integrare la nota di debito ricevuta e può, al tal fine, utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD27), indicando gli importi con segno positivo e non può utilizzare il documento TD05. Dovrà essere invece adoperato il TD05 (o il TD09) nel caso di variazione in aumento di una precedente fattura trasmessa con TD24 TD25 TD26 o TD27.
TD06 – ParcellaLo utilizzano solo i professionisti   Come TD01
TD07 – Fattura semplificataTotale < 400 € Iva inclusa Imponibile e Iva non sono distinti   Come TD01
TD08 – Nota di credito semplificataNota di variazione per sola Iva a chiusura fallimento  faq n. 96 del 19/7/2019 Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel blocco 2.1.2   Come TD04
TD09 – Nota di debito semplificataIndicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel blocco 2.1.2
TD24 – Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, lett. a)Descrizione dell’operazione: il C/P nel caso di: – cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce; – prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. a), del d.P.R. n. 633/72 adoperando il TD24 e trasmetterla allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla entro gli stessi termini. Compilazione del documento Essendo una fattura emessa dal cedente/prestatore, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta. Registrazione della fattura Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni mentre il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.   Cessioni di beni con ddt  fattura emessa entro il 15 del mese successivo Nell’xml deve essere compilato il campo ddt Nel campo 2.1.1.3 <Data> è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata la cessione di beni4  è comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta (guida 25/11/2020)
TD25 – Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)Descrizione dell’operazione: il C/P con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del d.P.R. n. 633/72, adoperando il TD 25 e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione). Compilazione del documento Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. Registrazione della fattura Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione), mentre il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.   Triangolare IT1-IT2-IT3 IT2 può fatturare entro la fine del mese successivo alla consegna Nel campo 2.1.1.3 <Data> è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata la cessione di beni
TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)Beni Ammortizzabili Descrizione dell’operazione: il C/P che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente. Campo cessionario/committente: dati del C/C. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità. Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse. Registrazione della fattura Il C/P annota la fattura nel registro delle fatture emesse. Il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione. Passaggi interni ex articolo 36 d.P.R. n. 633 del 1972 Descrizione dell’operazione: il C/P emette un’autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5 che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente. Campo cessionario/committente: gli stessi dati inseriti nel campo C/P. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Indicazione di imponibile e imposta. Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse. Registrazione della fattura Il C/P annota la fattura sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute.     Riduce il volume d’affari Acconti con TD26 Note di accredito con TD04 segno +
TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa5Descrizione dell’operazione: nei casi di cessioni di beni di cui all’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del d.P.R. n. 633/1972, ossia: – cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta; – destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.   il C/P trasmette allo SDI una fattura con tipo documento TD272. Il TD27 potrà essere adoperato anche per le prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, terzo comma del d.P.R. n. 633/1972. Compilazione del documento Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che emette l’autofattura. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese. Indicazione di imponibile e imposta. Campo 2.1.1.4 Numero: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento. Registrazione della fattura Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.   Da registrare solo nel registro vendite Fornitore e cliente devono essere uguali Cessioni gratuite con rivalsa  utilizzare TD01 o TD24 se c’è ddt
D.M. 24 /8/2020 N. 132   CAUSE DI RIFIUTO DELLE FATTURE PA dal 6.11.2020   In caso di rifiuto, la PA, nella notifica di rigetto da inviare al fornitore, deve indicare la causa del rifiuto riportando uno dei casi previsti sotto riportati:  
AFattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione.
BOmessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ovvero del Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, DL n. 66/2014, fermi restando i casi di esclusione di cui alla lett. a) del medesimo comma 2.
COmessa o errata indicazione del Codice di repertorio (dispositivi medici) di cui al DM 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, DL n. 78/2015.
DOmessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20.12.2017 (acquisto prodotti farmaceutici da parte del SSN).
EOmessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale dell’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni / Enti locali.
TIPI DOCUMENTO di uso comune per professionista   Ciclo attivo  
CodiceDescrizioneFlusso
   
   
TD04Nota di creditoFE/EST
   
TD06ParcellaFE
   
TD24Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, lett. a)FE
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)FE
TIPI DOCUMENTO di uso comune per impresa     Ciclo attivo  
CodiceDescrizione                            Flusso
   
   
TD01FatturaFE/EST 
TD04Nota di creditoFE/EST 
TD05Nota di debitoFE/EST 
TD24Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, lett. a)FE 
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)FE