15 Settembre 2020 In Fisco

Controlli e sanzioni sulla Pec inattiva o non dichiarata

Con la conversione in legge del DL Semplificazioni, previsti controlli e sanzioni sulla Pec inattiva o non dichiarata

È soggetto a diffida e poi a sanzione l’imprenditore o il professionista che non comunica l’indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese o all’Ordine di appartenenza.

Per quanto riguarda le previsioni relative alla Pec, l’impianto contenuto nel Decreto Semplificazioni, è stato sostanzialmente confermato dalla legge di conversione.

Le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012)  impongono:

– alle imprese, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese

– ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.

Il Conservatore dell’ufficio del Registro imprese, ove rilevi un domicilio digitale inattivo, chiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, procederà alla cancellazione dell’indirizzo dallo stesso Registro imprese.

Coloro che non adempiono all’aggiornamento del Registro delle Imprese (sono circa 1,7 milioni le imprese iscritte che non hanno una Pec valida) oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d’ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile – grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni – tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di commercio all’indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti.

Le credenziali di accesso al cassetto sono lo Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d’identità elettronica Cie 3.0.

Se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all’interno del cassetto digitale si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.

Sanzioni amministrative

È prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le individuali.  La sanzione viene prevista in misura raddoppiata per le società (con riferimento all’articolo 2630 del Codice civile) e triplicata per le imprese individuali (articolo 2194).

Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

La scadenza per le aziende entro cui poter comunicare o rendere attivo l’indirizzo PEC, evitando di incombere in sanzioni, è il 1 ottobre 2020.

Nel dettaglio, «il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco e’ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio». L’attivazione e comunicazione della Pec, va detto, erano in realtà già obbligatori ma con il provvedimento sulle semplificazioni, che punta a digitalizzare i rapporti con la pubblica amministrazione e l’accesso ai servizi di pubblica utilità, tale obbligo viene reso più stringente. La stretta, infatti, riguarda anche gli Ordini, che dovranno essere più incisivi nel far rispettare la previsione: «L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato» consultabile solo dalla Pa, «il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati, ma anche la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice» nazionale Ini-Pec degli indirizzi di posta certificata «l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante».
 

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano Website www.mircoarcangeli.com