1 Maggio 2020 In Economia, Fisco

Al via il credito d’imposta su spese Pos – Definite modalità di rimborso

Tax credit 30% su pagamenti elettronici

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020, ha definito il funzionamento per ottenere il rimborso del 30% delle “commissioni pos/carte” pagate dai soggetti con partita iva.

Questo, per ridurre i costi di gestione di queste operazioni, più che sollecitate dallo Stato.


Per tutte le spese sostenute dai soggetti con partita iva, in relazione agli incassi regolati a partire dal giorno 1 luglio 2020, è riconosciuto un rimborso del 30% delle commissioni pos/carte credito.


Tutto l’onere della gestione di queste spese e di conseguenza del recupero spettante, sarà a carico del gestore finanziario delle procedure. Il contribuente quindi, non dovrà fare nulla.

È comunque consigliabile, se già non era così, gestire separatamente queste spese, da un punto di vista di bilancio, al fine di verificarne il controllo.


L’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha istituito questo rimborso, prevede che le
attività di impresa, arti o professioni che hanno fatturato inferiore ai 400.000 euro
(relativo all’annod’imposta precedente a quello di riferimento), hanno diritto a un credito d’imposta del 30%, come parziale rimborso delle commissioni addebitate sui pagamenti effettuati con bancomat o carta credito.


Nel provvedimento viene comunque specificato che è bene conservare i documenti relativi al rimborso per almeno 10 anni, così da poter contestare eventuali controlli fiscali.


Nel provvedimento dell’AdE del 29 aprile vengono quindi definiti tutti gli aspetti dell’invio della comunicazione (a carico degli operatori dei sistemi di pagamento elettronici), e dei dati che deve contenere.


Quindi, dal prossimo 1° luglio le partite IVA con ricavi e compensi fino a 400.000 euro hanno diritto a un credito d’imposta del 30% delle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi.


Gli operatori finanziari devono inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS a partire dal 1° luglio, e quindi per le operazioni effettuate a partire da tale data.

I dati da trasmettere saranno:

il codice fiscale dell’esercente – il mese e l’anno di addebito – il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento – il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo il riferimento – l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori  finali – l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in

franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Insomma non proprio facile, ma in ogni caso gli operatori finanziari procederanno all’invio di tali comunicazioni. L’invio dovrà avvenire entro il ventesimo giorno entro del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid).


In caso di errori oppure omissioni nella comunicazione, gli interessati potranno correggere i dati trasmessi, oppure annullare la trasmissione. La comunicazione di annullamento va inviata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento, si intende il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile.


“I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.”


L’attività di verifica e controllo dell’Agenzia delle Entrate quindi, si baserà anche sui dati ottenuti dalle comunicazioni a partire dal 1° luglio 2020.

Essendo un credito d’imposta, l’utilizzo del beneficio potrà avvenire esclusivamente a mezzo compensazione con F24, su pagamenti di tributi e altro. Prossimamente l’Agenzia delle Entrate pubblicherà il relativo codice tributo da utilizzare.

Non sarà un grande intervento, ma è certamente un corroborante alla diffusione dell’utilizzo del pagamento tracciabile con carta, grazie a questo sconto del 30%.

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista Catania – Milano         

website  www.mircoarcangeli.com