4 Settembre 2022 In Finanza, Fisco, Lavoro

Superbonus 110%. Senato. Interessanti ipotesi per proroga unifamiliari e sblocco crediti

Senato. Diversi gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis. Le modifiche hanno termine 6 settembre.

Siamo tutti in attesa di positivi sviluppi.

Conversione in legge del Decreto Aiuti-bis

Il Governo naturalmente non si pronuncia. Il Parlamento è libero di agire. I partiti potrebbero fare a gara per concedere di più.

Le aspettative per il mondo che ruota attorno ai bonus edilizi sono tante.

In attesa che l’aula del Senato cominci la discussione sul testo del disegno di legge prevista per il 6 settembre, diversi sono gli emendamenti presentati al Decreto Rilancio.

Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio un primo emendamento tende a concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.

L’emendamento 12.0.8 intende modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio.

Vengono abrogate, dal secondo periodo, le seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

 La scadenza per le unifamiliari diventa quindi il 31 dicembre 2022 senza necessità di dover completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022.

Segue l’emendamento 33.0.3 che modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio prorogando la scadenza delle unifamiliari al 2023.

Quindi niente più sal al 30% ma proroga scadenza al 31.12.23

La responsabilità solidale per le cessioni dei crediti.

Quattro emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono la modifica dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ed in particolare:

  • alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
  • alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”.

I cessionari senza alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, sono esclusi da qualsiasi tipo di responsabilità solidale.

Un altro emendamento chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale viene previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima dell’entrate in vigore della legge di conversione.

Inoltre vengono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:

  • al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
  • al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Ed anche

1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis.

Insomma, dagli emendamenti presentati, se approvati, potrà uscire un assetto normativo capace di sciogliere i nodi e le contraddizioni che bloccano il sistema, ridando ossigeno e ottimismo al settore.

Non resta che sperare che questo Parlamento “dimissionario” faccia ciò che il legittimo ed ordinario consesso non è riuscito a fare.

Forse il magico potere delle ambizioni elettorali riuscirà a fare i miracoli attesi.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com

Scrivi a: info@mircoarcangeli.com