20 Giugno 2021 In Circolari, Economia, Finanza

REGOLE “FACILITATE” PER E-COMMERCE UE E REGISTRAZIONE OSS – Tutto quello che occorre sapere

L’IVA sulle vendite a distanza dal 1° luglio – Nuovo regime One Stop Shop (OSS)

Dal 1° luglio (salvo ulteriori proroghe)entreranno in vigore le nuove regole IVA in materia di e-commerce, in relazione alle vendite B2C (vendite a distanza a privati).

La nuova disciplina iva avrà un impatto su tutti gli store online che vendono verso altri paesi dell’Unione Europea e sulle aziende extra-UE che esportano beni e merci all’interno dell’UE.

L’obiettivo dichiarato dell’UE è quello di aiutare i venditori a ridurre la burocrazia e armonizzare la disciplina fiscale degli stati membri per avere una gestione centralizzata dell’imposta sul valore aggiunto.

Trattasi di regole che incidono sulla gestione delle vendite a privati consumatori UE (vendite B2C), mentre non riguardano i rapporti tra imprese di diversi Paesi UE (B2B)

La riforma incide in modo particolare sulla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, in quanto vengono abolite le soglie di riferimento attualmente vigenti e viene introdotta una soglia unica complessiva, (vendite sull’intera area UE) pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Si pensi a un’impresa stabilita (solo) in Italia che effettua vendite a distanza nei confronti di privati consumatori in Francia e Germania. Allo stato attuale, l’impresa deve verificare il volume di vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso in ciascuno Stato di destinazione dei beni, e, in caso di superamento della soglia “nazionale” prevista, è tenuta a identificarsi nello Stato di destinazione per assolvere i relativi obblighi IVA.

Le cessioni “sopra soglia” scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione, mentre quelle “sotto soglia”, essendo rilevanti nello Stato membro di origine, scontano l’IVA con l’aliquota italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

La disciplina delle vendite a distanza, “spostando” la rilevanza territoriale delle cessioni di beni verso privati nello Stato di consumo, è volta a evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti, nonché a prevenire le frodi.

E’ stato previsto da un lato l’introduzione di un’unica soglia di riferimento (pari a 10.000 euro), dall’altro la possibilità di avvalersi del One Stop Shop (OSS) per l’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza nella Ue (art. 2 della direttiva 2017/2455/Ue).

Ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2021, l’impresa di cui all’esempio precedente dovrà: – verificare la territorialità IVA delle vendite effettuate in Francia e Germania in base alla nuova e unica soglia di 10.000 euro;

– valutare, in caso di superamento della soglia, quale soluzione possa essere più conveniente: se identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro (sicuramente problematico e costoso) o se avvalersi dell’OSS (regime Ue), così da assolvere l’imposta secondo il meccanismo dello sportello unico.

Saranno perciò frequenti le ipotesi di soggetti passivi che, pur avendo effettuato finora vendite “sotto soglia” in base alla disciplina vigente, a partire dal 1° luglio si troveranno a superare il limite previsto dalla nuova disciplina.

In tal caso, come detto, sono percorribili due strade: il soggetto passivo può identificarsi ai fini dell’imposta in ciascuno Stato membro di destinazione oppure avvalersi dell’OSS.

Il ricorso al regime speciale è facoltativo, ma una volta effettuata l’adesione dovrà essere applicata per tutte le vendite a distanza intra-Ue e le prestazioni B2C, di qualunque natura, rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

Tornando al caso esemplificato, l’impresa che opta per l’OSS dovrà registrarsi sul portale dello sportello unico in Italia (in quanto stato di identificazione), utilizzando gli appositi servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Registrazione al regime OSS”). La registrazione è valida, in linea generale, dal primo mese del trimestre successivo, per cui chi aderisce entro il 30 giugno 2021 può applicare il regime speciale dal prossimo 1° luglio

Coloro che decidono di avvalersi dell’OSS (regime Ue), inoltre, possono beneficiare dell’esonero dall’obbligo di fatturazione e, qualora scelgano di emettere fattura in via facoltativa (ad esempio per garantire una migliore gestione delle pratiche di reso), applicano le norme di fatturazione dello Stato membro in cui sono registrati al regime.

Il soggetto passivo IVA registrato all’OSS in Italia, dunque, potrà emettere fattura per le vendite a distanza intra-Ue ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 (anche in formato analogico).

Tuttavia, in caso di opzione per l’OSS, regime Ue, l’imposta dovrà essere assolta mediante lo sportello unico non soltanto per le vendite a distanza, ma anche per le prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quelli del prestatore.

Per e commerce o commercio elettronico, in generale, si intende la vendita di beni e servizi attraverso mezzi elettronici. Ai fini della nuova normativa, ciò che impatta è la cessione verso privati consumatori. Parliamo quindi di rapporti solo di B2C cioè le vendite a distanza, all’interno dell’Unione europea, tra impresa e consumatore finale.


Le regole B2B rimangono le medesime.

Importante sottolineare la differenza tra e commerce diretto e indiretto.

Per e-commerce diretto si intende la cessione di servizi elettronici ossia di quelle operazioni che cominciano e terminano direttamente online. Esempio sono i servizi TTE ossia i servizi di telecomunicazione, sviluppo siti web, software, e-book ecc.… (esempio app, piattaforme di eLearning e intrattenimento).

Per e commerce indiretto invece si intende la vendita di beni materiali per i quali il contratto di vendita si perfeziona tramite mezzo elettronico (lo shop di e-commerce) mentre la ricezione del bene avviene attraverso mezzi “tradizionali” (per posta).

La nuova normativa a livello comunitario interessa il commercio elettronico indiretto.

E COMMERCE COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO 2021

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2017/2455/UE, dispone:

  • Le nuove regole di territorialità in riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Il nuovo ruolo delle interfacce che facilitano le vendite a distanza nella riscossione dell’iva;
  • L’introduzione del sistema OSS e IOSS;
  • L’abrogazione della soglia dei 22 euro per le importazioni dei beni.

Attraverso il recepimento della direttiva si è introdotto il concetto di vendita a distanza intracomunitaria che prevedrà la tassazione ai fini IVA nel luogo di destinazione del bene per il commerciante che supera la nuova soglia di protezione unica di 10 mila euro annui.

Ciascun venditore potrà aderire a questo nuovo regime opzionale OSS (valido già per i servizi TTE) e dichiarare attraverso un adempimento trimestrale le proprie vendite in Europa ed effettuare un unico versamento iva nel proprio paese. Saranno poi le amministrazioni fiscali di ciascun paese a procedere alla compensazione dell’IVA dovuta.

Attraverso questo nuovo sistema non sarà quindi necessario procedere all’identificazione in ciascun paese dell’UE ma si potrà continuare a utilizzare e mantenere la solita partita iva italiana.

Importantissimo fare presente che tale regime opzionale è utilizzabile solo nel caso in cui la merce venduta parta dallo stato del venditore. Nel caso in cui la merce sia stoccata in un paese terzo dell’UE l’adesione al regime OSS non è sufficiente. Per il venditore è comunque necessaria l’identificazione fiscale nel paese europeo indipendentemente dal valore delle vendite effettuate. Non ci sono limiti soglia.

IL REGIME OSS – COSA È

La previsione del versamento dell’iva nel paese del consumatore finale è già presente da diversi anni per la vendita dei servizi TTE. Tale meccanismo è stato gestito attraverso il sistema MOSS (mini-one-stop-shop) che si pone come uno sportello unico in cui i contribuenti provvedono alla dichiarazione delle loro vendite all’estero ai fini IVA e procedono al versamento dell’imposta dovuta nel paese in cui hanno residenza. Saranno poi le rispettive amministrazioni finanziare degli stati membri a provvedere alla compensazione dell’IVA dovuta a ciascun paese.

Tale previsione quindi fa venir meno il problema di molti imprenditori di identificarsi in ciascun paese in cui vengono superate le soglie con un conseguente aggravio dei costi di gestione.

L’OSS, a partire dal primo luglio prenderà il posto del sistema MOSS. Tale modifica del nome è dettata dal fatto che il nuovo sportello unico ingloberà anche il precedente. (L’OSS sarà applicabile sia per le vendite comunitarie di beni a distanza che per i servizi TTE).

In sintesi, iscrivendosi al sistema OSS, la partita iva italiana potrà:

  • applicare l’iva degli stati membri in cui ha spedito la merce
  • dichiarare l’iva periodicamente
  • procedere al versamento cumulativo dell’iva al solo stato italiano. (non è contemplata la compensazione).

Per iscriversi a questo nuovo regime opzionale è necessario accedere alla propria area riservata di agenzia dell’entrate (ricordiamo che per l’accesso è obbligatorio lo SPID) e inserire i dati richiesti. (In questa fase, il sistema ci richiederà anche se abbiamo già altre partite iva aperte all’estero).

Una volta iscritti al sistema OSS, l’imprenditore sarà tenuto a trasmettere una dichiarazione trimestralmente, sia che si siano effettuate delle vendite sia che non si siano effettuate vendite, e procedere contestualmente al versamento dell’iva dovuta.

La dichiarazione e il versamento devono essere effettuati sempre attraverso la propria area riservata di agenzia dell’entrate e come detto sopra non è necessario utilizzare l’istituto della compensazione. Vediamo che significa anche attraverso un esempio, questo è un punto molto importante.

Dall’IVA a debito nel sistema OSS non è possibile portare in detrazione l’imposta assolta né in Italia, né all’estero. L’iva a credito ottenuta con i nostri acquisti italiani potrà essere portata in detrazione nella normale “dichiarazione”, mentre eventuali imposte assolte all’estero andranno chieste a rimborso.

Esempio:
PISTACCHIO SRL acquista da società italiana per € 30.000 + IVA.
PISTACCHIO SRL vende i prodotti acquistati per 50.000 € a privati:
– 10.000 a clienti italiani;
– 20.000 a clienti germania (iva 19%);
– 20.000 a clienti francesi (iva 20%).
Presenta:
1. la normale dichiarazione IVA italiana, nella quale inserisce la detrazione dell’IVA sugli acquisti (€ 6.600) e l’IVA dovuta sulle vendite cedute ad italiani (€ 2.200);
2. la dichiarazione OSS, nella quale inserisce:
– per la Germania € 20.000 di base imponibile e 3.800 di imposta;
– per la Francia € 20.000 di base imponibile ed € 4.000 di imposta.
Viene quindi eseguito il versamento dell’IVA estera con il sistema OSS di € 7.800, a fronte di una dichiarazione IVA nazionale che chiude a credito di € 4.400.
Le due dichiarazioni IVA sono autonome.

Per ciò che concerne la fatturazione e la certificazione delle vendite nulla cambia. 

Le vendite dovranno essere fatturate solo in presenza di esplicita richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente non richieda nessuna fattura rimarrà l’obbligo di compilazione dei corrispettivi ma non sarà necessario dotarsi di nessun registratore telematico.

COSA È INCLUSO NEL NUOVO REGIME OSS

Nella nuova dichiarazione OSS andranno incluse le vendite intracomunitarie di beni a distanza verso privati consumatori e le prestazioni di servizi TTE verso altri paesi dell’UE.

COSA NON È INCLUSO NELL’OSS

Per differenza nel nuovo regime OSS non vanno incluse tutte le altre operazioni, ad esempio le vendite di merce che è rimasta nello stesso Stato di partenza, o che è andata fuori dalla UE. Tale situazione vale anche per le vendite effettuate nel paese UE in cui abbiamo uno stock e di conseguenza una partita iva straniera. Se abbiamo uno stock di merce in Spagna e abbiamo quindi aperto una partita iva spagnola, le nostre vendite Spagna verso Spagna non devono essere dichiarate nell’OSS. In questo caso di dovrà fare una dichiarazione iva spagnola.

ISCRIZIONE ALL’OSS

Come si fa ad iscriversi al nuovo regime OSS?

La procedura d’iscrizione è disponibile sul sito agenzia dell’entrate e si accede solo attraverso le proprie credenziali personali ovvero con lo spid.

link diretto alla pagina d’accesso: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/

Numero verde per problematiche informatiche 800211351

Una volta effettuato il login dovremo cliccare sul menù a sinistra alla voce: regimi IVA MOSS, OSS e IOSS.

Sulla schermata successiva si dovrà procedere a scegliere il regime al quale si intende iscriversi.

In questo caso dovremo procedere quindi a selezionare: “registrazione al regime OSS”.

Una volta cliccato dovremo procedere a iscriverci, clicchiamo quindi su “nuova richiesta”.

Per prima cosa dovremo inserire il nostro numero di partita iva italiano e clicchiamo su avanti

Successivamente comparirà una schermata dove sono presenti le informazioni della nostra ditta, tali informazioni sono compilate automaticamente.

Le parti compilabili sono due: la prima evidenziata in blu, se non siamo un’impresa di quelle descritte, non compiliamola.

Nel caso di una tradizionale ditta individuale o anche una società di piccole medie dimensioni tale campo dovrà essere lasciato vuoto.

Nella sezione rossa invece, dovremo inserire la data di inizio dell’adesione a questo regime fiscale. In questo caso dobbiamo inserire 1/7/2021. Le istruzioni dicono che la prima data possibile è 1/7/2021, se così si intende far decorrere l’iscrizione non si deve indicare nessuna data. (è automatica)

La schermata successiva richiederà i contatti della persona di riferimento e l’IBAN del conto con anche il BIC, con il quale saranno effettuati i versamenti iva ai fini OSS. Inseriamo quindi tutti i dati richiesti.

Dopo aver inserito i nostri dati e quelli del nostro conto, ci verrà richiesto il sito web che utilizziamo per vendere i nostri prodotti. Sarà data la possibilità di inserire anche più indirizzi cliccando sull’apposito bottone.

Dopo questa prima parte molto semplice ci ritroveremo richieste informazioni circa il possesso di “stabili organizzazioni in altri stati membri” o eventuali “identificazioni fiscali all’estero”.

Nel caso in cui stoccassimo i nostri prodotti solo in Italia e di conseguenza non avessimo altre partite iva aperte all’estero, potremo ignorare tali campi.

Se invece stocchiamo già della merce all’estero e abbiamo aperto partite iva in altri stati membri dell’UE facciamo attenzione a questi campi.

Il caso delle stabili organizzazioni all’estero è molto raro, se non siamo sicuri come siamo identificati all’estero meglio consultare il consulente di fiducia. Solitamente infatti per il solo stoccaggio della merce all’estero è sufficiente un’identificazione fiscale quindi dovremo compilare solo la seconda parte della maschera.

In questa fase dovranno essere indicate tutte le partite iva aperte all’estero, per aggiungerle basterà cliccare sull’apposito bottone.

Una volta compilati tutti i campi necessari potremo cliccare su invia e da quel momento saremo correttamente iscritti al nuovo regime OSS.

POSSO ADERIRE ALL’OSS SE STOCCO LA MERCE ALL’ESTERO?

Ormai da diversi anni, molte imprese già sul mercato ma anche di nuova costituzione hanno deciso di vendere attraverso Amazon (ma anche attraverso altri marketplace). Il colosso americano, attraverso i suoi diversi programmi di vendita, offre la possibilità di spedire i prodotti direttamente presso i suoi magazzini e gestire interamente la logistica per offrire da un lato al venditore la possibilità di gestire interamente il proprio business senza nessun magazzino abbattendo i costi dall’altro garantire ai clienti finali delle spedizioni sempre rapide e puntuali. Oltre ai magazzini italiani, per chi decide di aprirsi al mercato europeo, Amazon offre la possibilità di stoccare la propria merce anche presso centri di logistica sparsi in tutta Europa e adesso con l’introduzione del nuovo regime OSS chiaramente ci si chiede come procedere.

Lo stoccaggio della merce all’estero comporta l’obbligo di apertura della partita iva estera e versamento dell’iva sulle vendite effettuate nel paese in questione.  Inoltre, gli spostamenti di merce da un paese all’altro sono delle operazioni assimilate a cessioni e acquisti comunitari.

Spieghiamo meglio con un esempio.

PISTACCHIO SRL ha un deposito in Spagna nel quale invia periodicamente della merce che sarà venduta a privati sul mercato spagnolo. L’invio della merce è a tutti gli effetti una cessione comunitaria assimilata che dovrà essere fatturata. PISTACCHIO SRL dovrà emettere una fattura dalla sua partita iva italiana alla sua partita iva spagnola. Di contro anche lato partita iva spagnola sarà necessario adempiere ad eventuali obblighi.

Adesso, la nuova normativa prevede che nella nuova dichiarazione OSS rientrino tutte le cessioni intracomunitarie a distanza, cioè quelle operazioni a privati nella quale la merce si sposta tra due stati membri. Nel caso in cui la merce si sposti da un paese all’altro nella dichiarazione OSS si deve indicare l’eventuale numero identificativo iva del paese da cui parte la merce e tutti i successivi spostamenti della merce stessa.

PISTACCHIO SRL quindi dovrà individuare i trasferimenti tra i vari magazzini che costituiscono cessioni ed acquisti comunitari assimilati, dichiarare tali operazioni nelle dichiarazioni degli Stati di partenza e di arrivo e successivamente anche individuare le cessioni a distanza (vendite a “privati” con trasferimento della merce tra due Stati UE) e dichiararle nell’OSS.

Ad esempio, potrà capitare che un prodotto presente nel magazzino spagnolo sia venduto a un privato italiano. In questo caso, anche se sia il venditore è italiano e il cliente finale è italiano, tale vendita va dichiarata ai fini OSS e non nella dichiarazione nazionale.

CHI È IN REGIME FORFETTARIO PUÒ ADERIRE ALL’OSS?

Per chi si trova in regime forfettario ciò che fino a ieri poteva essere un vantaggio, oggi, potrebbe rivelarsi un grosso problema.

Se è vero infatti che se si dovesse superare la soglia di protezione di 10 mila euro sarà necessario aderire al regime OSS e procedere al versamento dell’IVA nel paese di destinazione della merce.

Il forfettario si ritroverebbe a dover versare l’IVA alle amministrazioni fiscali europee ma non in Italia. Chi aderisce al regime forfettario quindi andrebbe incontro ad un doppio costo dettato dall’IVA.

Come ben sappiamo infatti, chi aderisce al regime forfettario non può portare in detrazione l’IVA sugli acquisti e di conseguenza si troverebbe a sostenere il costo dell’IVA sia in fase di acquisto delle merci e di nuovo in fase di vendita per i prodotti spediti in UE. Ad oggi, purtroppo la realtà è questa.

In assenza di chiarimenti o prese di posizione da parte dell’agenzia dell’entrate per chi è in regime forfettario vendere in Europa con il proprio e-commerce non sarà per nulla conveniente.

Lo Studio resta a disposizione per coloro che avessero necessità di chiarimenti e per assistere il Cliente nelle procedure di registrazione all’OSS

ALIQUOTE IVA NELLA COMUNITA’ EUROPEA

Stato membroCodice del paeseAliquota super-ridottaAliquota ridottaAliquota normale
AustriaAT10%, 13%20%
BelgioBE6%, 12%21%
BulgariaBG9%20%
CiproCY5%, 9%19%
CroaziaHR5%, 13%25%
DanimarcaDK25%
EstoniaEE9%20%
FinlandiaFI10%, 14%24%
FranciaFR2,1%5,5%, 10%20%
GermaniaDE7%19%
GreciaEL6%, 13%24%
IrlandaIE4,8%9%, 13,5%23% (21% fino al
28/02/21)
ItaliaIT4,8%5%, 10%22%
LettoniaLV5%, 12%21%
LituaniaTV5%, 9%21%
LussemburgoLU3%8%17%
MaltaMT5%, 7%18%
Paesi BassiNL9%21%
PoloniaPL5%, 8%23%
PortogalloPT6%, 13%23%
Regno UnitoUK5%20%
Repubblica CecaCZ10%, 15%21%
RomaniaRO5%, 9%19%
SlovacchiaSK10%20%
SloveniaSI5%, 9,5%22%
SpagnaES4%10%21%
SveziaSE6%, 12%25%
UngheriaHU5%, 18%27%

Lo Stato membro con l’aliquota IVA più bassa è il Lussemburgo con un’aliquota di diritto comune del 17%.

L’Ungheria è lo Stato membro che applica l’aliquota IVA più elevata con un’aliquota di diritto comune del 27%.

Il tasso medio nell’UE e nel Regno Unito è di circa il 21%.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com

Scrivi a: info@mircoarcangeli.com