11 Novembre 2020 In Circolari, Economia, Finanza

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DECRETO “RISTORI BIS”

Emergenza sanitaria Covid-19 Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 Decreto “Ristori bis”

il D.L. 09 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori bis”), è entrato in vigore nella giornata di ieri, 09/11. A seguito di una prima lettura, e perciò in mancanza di qualsivoglia chiarimento da parte degli Enti preposti, evidenziamo i punti salienti in materia di lavoro.

Suggeriamo un’attenta lettura in quanto la possibilità di accesso alle elencate misure potrà avvenire esclusivamente su espressa richiesta scritta allo scrivente studio.
 

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, RITENUTE E IVA (Art .11)

È stata introdotta la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali, oltre alla sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente/assimilato e IVA, dovuti nel mese di novembre 2020, a favore dei soggetti rientranti in zone e campi di attività specifici e ben definiti.

L’importo di tali contributi dovrà essere versato in:

  • unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
  • oppure in massimo 4 rate mensili, la prima delle quali entro il 16 marzo 2021.

Al fine di poter meglio identificare in quale di queste sospensioni possa rientrare la Vostra realtà, riportiamo uno schema riassuntivo, non esauriente, ed Vi invitiamo a consultare l’allegato relativo alle norme di riferimento.

Sospensione ritenute da lavoro dipendente e assimilato oltre a IVA

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 12)I trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto cd. “Ristori” (ulteriori 6 settimane da fruire entro il 31/01/2021 esclusivamente dopo l’autorizzazione dei periodi di 9+9 settimane previste dal decreto cd. “Agosto”) sono estesi anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO(Art. 13)Per le zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuola media), viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata con le modalità previste in caso di congedo di maternità. Il congedo può essere fruito dai lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Riassumendo, le condizioni sono:

  • Zona rossa
  • sospensione attività in presenza scuola secondaria di primo grado
  • attività lavorativa che non può essere svolta in modalità agile

Tale congedo si va ad aggiungere a quello già previsto dal decreto “Agosto” il quale prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In caso di figli inferiori ai 14 anni è invece prevista un’indennità pari al 50%.
Si precisa che la richiesta del congedo dovrà essere inviata direttamente dal soggetto interessato o tramite supporto del Patronato, e non tramite lo scrivente studio, trattandosi di pratica prevista per i privati e non per le aziende.  BONUS BABY-SITTING (art. 14)Per le zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, è possibile fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica.
Il bonus spetta ai genitori iscritti

  • alla Gestione Separata
  • alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli)
  • e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.  

Studio Correra