26 Ottobre 2020 In Circolari, Economia, Fisco

SGRAVI AL SUD DEL 30% DALL’1 OTTOBRE E PER TUTTI I DIPENDENTI

Operativo il nuovo Sgravio contributivo per le aziende operanti nel sud, per tutti i dipendenti in organico.

Con l’art. 27 del c.d. Decreto Agosto (D.L n. 104/2020 – convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) viene previsto un esonero parziale immediato dei contributi a carico del datore di lavoro, pari al 30% di quanto dovuto.

Su una retribuzione lorda mensile di 1.800 euro i contributi sono circa 540 euro ed il nuovo risparmio risulterà essere di circa 160 euro al mese.

L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, inizialmente, ma poi proseguirà fino al 2029.

La commissione europea ha già approvato la misura.

Uniche esclusioni il settore agricolo e quello dei contratti di lavoro domestico.

L’agevolazione riguarda i rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni “disagiate”.

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia;

Con la circolare INPS 122 del 23 ottobre scorso, vengono dettate le disposizioni operative per procedere all’utilizzo dello sgravio.

Condizioni per il beneficio sono:

– possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione;

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche a favore del dipendente.
Coordinamento con altri incentivi.

Sempre secondo la circolare 122 Inps, l’agevolazione
in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale
complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia
instaurati che instaurandi.

“In ragione dell’entità della misura di
sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei
limiti della
contribuzione previdenziale dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei
limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova
applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad
esempio,
incentivo all’assunzione di aver 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne
variamente
svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 11.
92/2012 o esonero
strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato
dall’articolo 1. Commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che
con riferimento agli incentivi di tipo economica (ad esempio, incentivo
all’assunzione di disabili, disciplinata dall’articolo 13 della legge n.
68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpl, disciplinato
dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012)”

 

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com