25 Settembre 2020 In Circolari, Economia, Fisco

Fattura elettronica. Novità. Cambiano i codici per la compilazione delle fatture elettroniche

Cambiano i codici per la compilazione delle fatture elettroniche

I nuovi codici saranno obbligatori dall’01/01/2021 ma saranno ammessi (facoltativi) dell’01/10/2020

Dal 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Il Sistema di interscambio accetterà dunque le fatture elettroniche predisposte con entrambi gli schemi (quello utilizzato fino ad ora e quello più evoluto) fino al 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, saranno valide solo le fatture digitali e note di variazione predisposte con i nuovi codici.

All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno introdotti i seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Anche i codici Tipo Documento diventeranno più dettagliati dal 1° ottobre 2020.

I 18 codici specifici, utili al fine di individuare nell’immediato la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020, sono:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Per la specifica di atura IVA, il nuovo schema prevede l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta.

Le codifiche generiche N2, N3 e N6, (vanno in pensione) e vengono sostituite da denominazioni di dettaglio, che consentiranno una integrazione completa con la liquidazione IVA.

  Codifica attuale ammessa fino al 31/12/2020Nuova codifica ammessa dal 01/10/2020 e obbligatoria dall’01/01/2021
N2 non soggetteN2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
N2.2 non soggette: altri casi.
N3 non imponibiliN3.1 non imponibili: esportazioni;
N3.2 non imponibili: cessioni intracomunitarie;
N3.3 non imponibili: cessioni verso San Marino;
N3.4 non imponibili: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
N3.5 non imponibili: a seguito di dichiarazioni d’intento;
N3.6 non imponibili: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
N6 inversione contabileN6.1 inversione contabile: cessione di rottami e altri materiali di recupero;
N6.2 inversione contabile: cessione di oro e argento puro;
N6.3 inversione contabile: subappalto nel settore edile;
N6.4 inversione contabile: cessione di fabbricati;
N6.5 inversione contabile: cessione di telefoni cellulari;
N6.6 inversione contabile: cessione di prodotti elettronici;
N6.7 inversione contabile: prestazioni comparto edile e settori connessi;
N6.8 inversione contabile: operazioni settore energetico;
N6.9 inversione contabile: altri casi.

Cambia lo schema relativo alla predisposizione delle fatture ordinarie, semplificate così come quelle transfrontaliere, con il venir meno dell’obbligo di indicare l’importo dell’imposta di bollo pagata, all’interno del campo DatiBollo.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com